Videosorveglianza e biometria nel retail della moda
Cosa può fare un brand, e cosa no
Parole chiave:
videosorveglianza, GDPR, riconoscimento facciale, AI Act, retail, moda, DPIA, Statuto dei lavoratoriAbstract
Dopo gli episodi di metà ottobre 2026 nel centro di Milano, molti punti vendita del Quadrilatero della Moda hanno rafforzato le misure di protezione fisica. La risposta successiva, tecnologica, è spesso l’estensione della videosorveglianza e, talvolta, l’interesse per sistemi capaci di riconoscere le persone. L’articolo ricostruisce il quadro normativo applicabile a un brand della moda in Italia: i requisiti del GDPR e delle Linee guida EDPB 3/2019 per la videosorveglianza tradizionale, i vincoli dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, la moratoria nazionale sui sistemi di riconoscimento biometrico prorogata al 31 dicembre 2027 e le pratiche vietate dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Ne deriva una checklist operativa di dieci controlli, pensata per il punto vendita, che distingue ciò che è lecito con le dovute cautele da ciò che oggi non è consentito.
Riferimenti bibliografici
Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), artt. 5, 13, 28, 30, 35.
Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 5 e Allegato III.
European Data Protection Board, Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, versione 2.0, 29 gennaio 2020.
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 4.
Garante per la protezione dei dati personali, Videosorveglianza — indicazioni e FAQ, garanteprivacy.it/videosorveglianza.
Hermes Center, Estensione della moratoria sul riconoscimento biometrico, comunicato del 12 marzo 2026.
Agenda Digitale, «Riconoscimento facciale nei luoghi pubblici: stop fino al 2027».
Cybersecurity360, «Privacy e videosorveglianza: ecco gli obblighi del titolare del trattamento».